REGOLAMENTO ISTITUTO (SCARICA DOCUMENTO)
TABELLA RIEPILOGATIVA SANZIONI DISCIPLINARI (SCARICA DOCUMENTO)
(Giusta delibera del C.D.I del 12/02/2009 e del 07/10/2010)
NORME GENERALI
Art. 1
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione. II presente Regolamento, in armonia con i principi costituzionali e le norme statali, nasce dall'ampia condivisione dei principi in esso contenuti e garantisce relazioni costruttive tra le diverse componenti della Scuola e la partecipazione di tutti al processo di formazione e di apprendimento. Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" D.P.R. n° 249 del 24/06/1898, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche del 1999 e del D.P.R. n° 235/2007.
La Scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva secondo le modalità definitive dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare ed a far osservare il presente Regolamento, che secondo la prassi istituzionale è adottato dal Consiglio d'Istituto ed ha pertanto carattere vincolante, II Regolamento d'Istituto è uno strumento a carattere formativo che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. Esso potrà venire modificato solo all’inizio di un nuovo anno scolastico con delibera motivata del Consiglio d'Istituto.
TITOLO I - USO DEGLI SPAZI COMUNI
Art. 2
Uso degli spazi comuni e delle dotazioni dell'Istituto
Al fine di realizzare il pieno raggiungimento delle finalità educative ed una reale integrazione della comunità scolastica con la più ampia comunità sociale e civica, l'istituto, compatibilmente con le proprie esigenze, mette a disposizione i propri locali per attività professionali, culturali e ricreative organizzate dagli studenti e dagli altri operatori scolastici. In tutti i locali della scuola è tassativamente vietato fumare, anche durante i minuti di intervallo. Il presente divieto è rivolto a tutti gli operatori scolastici ed agli studenti. La Dirigenza Scolastica individua i soggetti deputati all'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti. In aggiunta alle predette, saranno applicate ulteriori sanzioni di natura disciplinare, dopo aver effettuato due avvertimenti all'alunno che fuma nei locali scolastici. Nelle aule scolastiche e nei laboratori, durante l'attività didattica, è vietato l'uso dei telefoni cellulari, i quali dovranno essere tenuti spenti. Il divieto è rivolto a docenti e studenti. Può essere consentito l'uso, dietro autorizzazione del docente presente in aula, solo in casi di assoluta necessità ed in via del tutto eccezionale. Il docente che rileva l'uso improprio del cellulare ha l'obbligo del sequestro del telefonino, con esclusione di scheda e batteria che verranno consegnati all'alunno; il telefonino verrà riconsegnato solo ed esclusivamente ai genitori. È vietato agli studenti l'uso dell'ascensore. L'uso può essere consentito soltanto per singoli casi e in presenza di ragioni oggettive. Gli alunni possono accedere ai laboratori soltanto sotto la vigilanza dei docenti. L'accesso alle palestre è consentito unicamente agli alunni muniti di scarpe da ginnastica e di un abbigliamento consono allo svolgimento delle attività programmate. Gli spostamenti verso e da laboratori e palestre devono avvenire unicamente sotto la sorveglianza dei docenti delle relative discipline. È vietato l'ingresso degli studenti nei locali della Sala Docenti. I servizi igienici devono essere disponibili per tutta la durata dell'attività scolastica.
TITOLO II - CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI
Art. 3
Tutti devono rispettare ed impegnarsi attivamente nella conservazione dei beni della scuola e devono adoperarsi affinché nessun danno sia ad essi arrecato. Nei casi di danneggiamento delle strutture o di danneggiamento, smarrimento o sottrazione di beni della scuola i responsabili saranno tenuti singolarmente o collettivamente a risarcire il danno, non escludendo sanzioni disciplinari o conseguenze penali. In mancanza dell'individuazione di responsabilità personali, onde evitare comportamenti omertosi, sarà tenuta al risarcimento e a subire le relative sanzioni disciplinari l'intera classe. Ad inizio di anno scolastico, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori consegnano, dopo aver verificato le condizioni delle strutture e degli arredi, le aule agli studenti delle diverse classi, che ne assumono pienamente la responsabilità per ciò che è stato detto al precedente punto 1. Le aule, in assenza degli studenti della classe (in modo particolare durante le esercitazioni pratiche) devono essere chiuse dal personale in servizio nei piani. In caso di sottrazione di materiale didattico di proprietà degli alunni all'interno delle classi, accertata l'effettiva sparizione durante le ore scolastiche, saranno tenuti a provvedere al risarcimento i responsabili. In mancanza dell'individuazione di questi, sarà tenuta al risarcimento l'intera classe, fatte salve le sanzioni disciplinari.
TITOLO III - VIGILANZA DEI LOCALI DELLA SCUOLA
Art. 4
Il personale docente, tecnico ed ausiliario in servizio nell'Istituto è munito di cartellini identificati vi. Il personale di portineria consentirà l'accesso di eventuali visitatori ai locali della scuola solo dopo aver verificato l'esistenza di giustificati motivi.
TITOLO IV - VIGILANZA SUGLI ALUNNI, RITARDI INGRESSO E GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
Art. 5
Vigilanza sugli alunni
Gli alunni entrano in aula alle ore 8.20 al suono della campana; il personale docente dovrà trovarsi in aula prima dell'inizio delle lezioni. Durante le ore di lezione l'insegnante può autorizzare l'uscita temporanea dalla classe ad un solo alunno per volta e soltanto per giustificati motivi. Le uscite temporanee non sono consentite nell'ora successiva all'intervallo. Durante le uscite temporanee, gli alunni non devono sostare nei corridoi, non devono servirsi dei distributori automatici di snack e bevande e devono ritornare in classe in modo solerte. Al fine di non arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, gli alunni non possono chiedere di conferire con compagni di altre classi. Durante il cambio dell'ora, gli studenti devono attendere in classe il docente dell'ora successiva. È obbligo del docente annotare sul registro di classe i nominativi degli alunni che si sono allontanati ingiustificatamente. La reiterazione di note relative andranno sanzionate. Gli spostamenti dei docenti da un'aula all'altra dovranno avvenire in tempi adeguati alle distanze da percorrere e comunque in modo celere. Il personale ausiliario vigilerà sull'osservanza di tali norme, riaccompagnando gli alunni in classe e segnalando il fatto al docente dell'ora. Durante l'intervallo delle lezioni, il personale di turno vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose. Gli alunni che escono dall'edificio scolastico durante l'intervallo non possono allontanarsi con mezzi di locomozione. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni dalle aule avviene sotto la sorveglianza del personale docente in servizio. Il dovere di vigilare sugli alunni durante la permanenza a scuola e durante l'ingresso e l'uscita spetta anche al personale ausiliario, in particolar modo quando, per qualunque motivo, possa mancare il personale docente.
Art. 6
Libretto personale dello studente
Ad inizio di ogni anno scolastico, agli studenti è consegnato un libretto personale per le annotazioni relative ai ritardi, alle uscite anticipate ed alle giustificazioni delle assenze. Il libretto deve essere ritratto dal genitore esercente la patria potestà, dall'alunno maggiorenne capofamiglia presso gli uffici della Segreteria Alunni. Tale libretto deve sempre accompagnare lo studente, che risponde della sua custodia e della sua regolare tenuta. Eventuali abrasioni, cancellature o contraffazioni dello stesso costituiscono infrazione disciplinare.
Art. 7
Ingressi in ritardo
Gli alunni che arriveranno in ritardo saranno ammessi alle lezioni sino alle ore 8.25 previa autorizzazione dell'insegnante della prima ora, che annoterà il ritardo sul registro di classe e apporrà una " R " sul nominativo degli alunno. Gli alunni che arriveranno dopo le ore 8.25 dovranno recarsi in Vice presidenza dove sarà preso nota del ritardo e attenderanno nell'androne l'inizio dell'ora successiva e saranno ammessi in classe dietro autorizzazione della Vice Presidenza. Particolari deroghe verranno concesse nei casi opportunamente documentati di pendolarismo. Gli alunni potranno cumulare sino ad un massimo di 5 ritardi per quadrimestre (facilmente verificabili sia dal prospetto allegato al registro di classe sia dal registro della vice presidenza). Oltre tale numero, non verranno ammessi in classe. Il docente coordinatore della classe che ha rilevato il superamento del numero massimo di ritardi comunicherà allo sportello famiglia i nominativi per convocare tempestivamente le famiglie. L'intervallo delle lezioni ha la durata di 20 minuti, dalle ore 11.10 alle ore 11.30. Gli alunni che arriveranno dopo le ore 11.30 dovranno recarsi in Vice presidenza dove sarà preso nota del ritardo, dopo di che rientreranno in classe dietro autorizzazione della Vice Presidenza e con obbligo del docente di annotare il ritardo sul registro di classe.
Art. 8
Uscite anticipate
Non vengono concesse uscite anticipate, né ad alunni minorenni, né maggiorenni, se non eccezionalmente e per comprovati motivi. Le motivazioni di cui al punto uno verranno prese in considerazione di volta in volta e valutate caso per caso. Non sono ammesse più di tre uscite anticipate per quadrimestre e verranno registrate sia in Vice presidenza sia sul registro di classe. Il docente coordinatore della classe che ha rilevato it superamento del numero massimo di uscite anticipate comunicherà allo sportello famiglia i nominativi per convocare tempestivamente le famiglie.
Art. 9
Assenze e giustificazioni
La frequenza della scuola è obbligatoria. La riammissione alle lezioni può avvenire esclusivamente con giustificazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci apposta sull'apposito libretto. Gli studenti maggiorenni possono firmare personalmente le proprie giustificazioni previa autorizzazione scritta da parte dei genitori e annotata sul libretto stesso. Le assenze dall'attività didattica devono essere giustificate il giorno successivo all'assenza. L'alunno sprovvisto di giustificazione sarà ugualmente ammesso in classe, ma il docente annoterà sul registro di classe (nella colonna "annotazione dei docenti" del giorno successivo) l'obbligo di giustificare. Perdurando la mancanza della giustificazione per più di tre giorni, il docente, pur ammettendo l'alunno in classe, ha l'obbligo di segnalare il fatto allo Sportello Famiglia che provvederà ad informare e/o convocare i genitori. Per le assenze superiori ai cinque giorni, oltre alla normale giustificazione è necessario esibire un certificato del medico curante che dichiari che l'alunno può essere riammesso a scuola. In considerazione dell'obbligo di tutela della salute pubblica, in assenza di tale certificazione l'alunno non verrà riammesso in classe. Nel caso in cui gli alunni cumulino oltre otto giorni di assenza per mese, il Coordinatore del Consiglio di Classe informerà con apposita comunicazione lo Sportello Famiglia, il quale contatterà i genitori. Le assenze collettive (quelle che riguardino almeno i due terzi della classe) vanno in ogni caso giustificate. Se ritenuto,necessario, il Dirigente Scolastico o il Consiglio di Classe possono convocare le famiglie per informarle del fatto.
TITOLO V - COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
Art. 10
Regole di comportamento degli alunni
Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Gli alunni devono mantenere comportamenti corretti ed astenersi da comportamenti che possano pregiudicare le strutture, le attrezzature, la pulizia e il decoro della scuola. Gli alunni devono assolutamente evitare comportamenti che volontariamente e ripetutamente disturbano lo svolgimento delle lezioni. Gli alunni devono essere rispettosi verso tutto il personale della scuola, docente e non docente, e verso i compagni. Sono in ogni modo vietati atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione. La vigilanza sul comportamento degli alunni è assicurata dal personale docente, dagli addetti al servizio dei piani e dal personale tecnico che coadiuva i docenti nell'attività didattica professionale. Eventuali e motivate contestazioni da parte degli studenti in relazione ai rapporti o ai comportamenti del personale docente, tecnico o ausiliario devono essere rivolte esclusivamente al Dirigente Scolastico, motivate e per iscritto. Tutte le norme relative a tale Titolo vanno osservate non soltanto all'interno dei locali della scuola, ma anche durante lo svolgimento di tutte le attività, obbligatorie e non, previste dal curricolo (visite guidate, stages professionali, viaggi d'istruzione, ...), come pure nelle immediate vicinanze dell'Istituto. Gli alunni sottoposti a provvedimenti disciplinari per mancanze gravi nei confronti di persone o cose all'interno dell'Istituto (offese, minacce, comportamenti violenti, atti lesivi dell'altrui incolumità, atti di danneggiamento delle strutture o delle attrezzature), o per comportamenti qualificati come reati, saranno esclusi dalla partecipazione a tutte le attività extrascolastiche di cui sopra.
TITOLO VI
Infrazioni disciplinari e sanzioni I diritti degli studenti sono quelli fondamentali della persona: libertà di opinione, di espressione, di riunione, di associazione, di accesso all'informazione. Vanno sempre garantiti il diritto alla formazione culturale e professionale, alla riservatezza, all'informazione sulle norme che regolano la scuola e il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
Art. 11
Principi e finalità La responsabilità disciplinare è personale.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento dei senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'istituto. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione dei profitto. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee e proporzionate all'infrazione; esse tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, sono ispirate al principio della riparazione dei danno. Inoltre esse tengono conto della situazione personale dello studente. Ad esso è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore dell'istituto.
Art. 12
Infrazioni disciplinari e sanzioni
Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'istituto con i mezzi di trasporto pubblico e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative ecc.). Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla tabella allegata al presente regolamento di cui è parte integrante. II personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. I provvedimenti, che saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi, sono: rimprovero verbale privato o in classe, ammonizione scritta sul registro di classe, allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni, allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori ai 15 giorni, allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. II richiamo verbale e l'ammonizione scritta sono inflitti dal docente o dal dirigente scolastico in caso di violazioni lievi. Chi ha la potestà di disporre il provvedimento può chiedere la convocazione dei genitori. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola per periodi non superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Classe in caso di mancanze gravi o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. Qualora nello stesso fatto siano coinvolti allievi appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessati si riuniranno in seduta comune. Le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento da scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, in caso di mancanze di particolare gravità o di reiterazione di comportamenti scorretti di cui al comma precedente. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al generarsi e al permanere di una situazione di pericolo. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dall'Istituto fino al termine delle lezioni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. La sanzione dell'allontanamento dall'Istituto fino al termine dell'anno scolastico è disposta nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che é stato alterato, a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica. Si provvederà dunque all'attuazione di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica quali attività di segreteria, di biblioteca; di pulizia dei locali, ecc.) o a favore di Istituzioni operanti nel territorio di riferimento dell'Istituto. Nei periodi di allontanamento in caso di gravissime mancanze, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nell'Istituto. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un' ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti. Per comportamenti non previsti all'art. 2 o non esplicitamente indicati si procede per analogia. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari sono limitati all'anno scolastico. In caso di trasferimento in corso d'anno dello studente ad altra scuola, la sanzione viene comunicata all'Istituto che lo accoglie.
Art. 13
Procedimento sanzionatorio
II provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità. In caso di infrazioni lievi: il docente procede con il richiamo verbale, privato o in classe, o l'ammonizione scritta sul libretto personale/diario o sul registro; il Dirigente Scolastico, sentito lo studente ed eventualmente il Docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori o convocandoli presso l'istituto. In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo. In caso di infrazione grave o reiterata che comporta la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento da scuola: Il procedimento sanzionatorio prende avvio con la segnalazione della mancanza commessa da parte del docente. La segnalazione deve essere fatta con annotazione nel registro di classe e con comunicazione al dirigente scolastico; deve essere indicato il nominativo dello studente e riportata una descrizione sintetica e puntuale dell'accaduto. Il dirigente scolastico dà comunicazione di avvio del procedimento alla famiglia dello studente o allo studente stesso, se maggiorenne, indicando gli addebiti contestati, la data di audizione dello studente e i termini di conclusione del procedimento. Ove vi siano contro interessati, anche essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento. II Dirigente scolastico, nel termine di quindici giorni dalla segnalazione, convoca, il Consiglio di Classe, se questo è l'organismo competente (devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti), o invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. Lo studente è invitato alla riunione perché esponga le proprie ragioni. Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi. II Consiglio di classe o il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti. II verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale emissione del provvedimento disciplinare. In caso di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, a verbale devono essere precisate le motivazioni per cui non si sono ritenuti esperibili altri interventi che rendessero possibile il reinserimento nella comunità scolastica. II provvedimento disciplinare deve riportare gli estremi della deliberazione, la motivazione, la sanzione comminata e gli eventuali provvedimenti accessori, la decorrenza e la durata, i termini entro i quali adire eventuali impugnazioni presso l'organo competente. II provvedimento viene comunicato per iscritto all'interessato.