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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
ELENCO LIBRI DI TESTO
- STUDENTI
DIVERSAMENTE ABILI
- STATUTO DEGLI
STUDENTI
- RICHIESTA
AMMISSIONE ESAMI
Poiché l’Istituto è frequentato anche da alunni in situazione di handicap, le scelte effettuate in campo didattico e educativo per la loro integrazione (L. 104/92 del 5/02/1992 art. 15) prevedono l’attivazione dei gruppi misti composti da docenti, genitori, alunni, insegnanti di sostegno ed operatori dell’ASL n. 6 con il compito di definire le modalità dell’inserimento dell’alunno e i mezzi più idonei per il successo scolastico. Questi gruppi di lavoro: Elaborano il profilo dell’alunno. Individuano le risorse (anche familiari) che possono essere utilizzate. Elaborano piani di lavoro individuali. La scuola s’impegna ad offrire ai ragazzi in situazione di handicap adeguate opportunità educative tendenti a realizzare l'integrazione effettiva secondo un progetto formativo e didattico che costituisce parte integrante della programmazione prevista dalle singole classi. Riguardo alle particolari esigenze di ciascun alunno in situazione di handicap e relativamente al loro inserimento fin dalle prime classi, l’equipe dei docenti specializzati stabilisce un piano di lavoro di concerto con i vari Consigli di classe per consentire la stesura del Piano Educativo personalizzato all’interno del quale sono previsti tutti gli interventi sia curricolari che extracurricolari.
Per garantire una più adeguata attività di studio e di apprendimento degli allievi anche con handicap grave la scuola utilizza strumenti tecnici e sussidi didattici adeguati anche di tipo informatico.
della Scuola Secondaria D.P.R. 249/ del 24/06/1998
Art. 1 – Vita della Comunità Scolastica
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 - Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità; b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 -
Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4 - Disciplina
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 - Impugnazioni
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6 – Disposizioni finali
5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
Richiesta idoneità al 2 anno |
CANDIDATO |
TITOLI DA PRESENTARE |
ESAMI DA SOSTENERE |
Esterno |
Diploma licenza media |
Deve fare un esame preliminare su tutte le materie del 1 anno |
Richiesta idoneità al 3 anno
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CANDIDATO |
TITOLI DA PRESENTARE |
ESAMI DA SOSTENERE |
Esterno |
- Diploma licenza media |
Deve fare un esame preliminare su tutte le materie del 1 e 2 anno |
Richiesta idoneità al 5 anno
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CANDIDATO |
TITOLI DA PRESENTARE |
ESAMI DA SOSTENERE |
Esterno |
- Qualifica inerente al diploma richiesto
- Attività di lavoro o frequenza di corsi professionalizzanti autorizzati dalla Regione e coerenti per durata e contenuto al diploma richiesto (certificati) |
Deve fare un esame preliminare su tutte le materie del 4 anno |
Richiesta ammissione esame di Qualifica 3 anno
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CANDIDATO ETA' |
TITOLI DA PRESENTARE |
ESAMI DA SOSTENERE |
Minore di 23 |
- Diploma licenza media
- Attività di lavoro o frequenza di corsi professionalizzanti autorizzati dalla Regione e coerenti per durata e contenuto al diploma richiesto (certificati) |
Deve fare un esame preliminare su tutte le materie del 1 2 e 3 anno |
Maggiore di 23 |
Non è richiesta la presentazione di titoli precedenti ma: deve aver espletato attività di lavoro o frequentato un corso professionalizzante nell’ambito dei corsi autorizzati dalla Regione, coerenti per durata e contenuto al diploma richiesto (certificati) |
Deve fare un esame preliminare su tutte le materie del 1 2 e 3 anno |
Richiesta ammissione esame di Stato
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CANDIDATO ETA' |
TITOLI DA PRESENTARE |
ESAMI DA SOSTENERE |
Minore di 23 |
- Qualifica inerente al diploma richiesto
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Attività di lavoro o frequenza di corsi professionalizzanti autorizzati dalla Regione e coerenti per durata e contenuto al diploma richiesto (certificati)
La qualifica deve essere in possesso del candidato da almeno due anni. |
Deve fare un esame preliminare su tutte le materie professionalizzanti del 4 anno e tutte le materie del 5 anno |
Maggiore di 23 |
Non è richiesta la presentazione di titoli precedenti ma: deve aver espletato attività di lavoro o frequentato un corso professionalizzante nell’ambito dei corsi autorizzati dalla Regione, coerenti per durata e contenuto al diploma richiesto (certificati) |
Deve fare un esame preliminare su tutte le materie professionalizzanti per gli anni 1, 2, 3, 4 e tutte le materie del 5 anno |
Non sono ammessi agli esami di stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengono nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
Esami di Qualifica candidati privatisti
| chi fa |
cosa fa |
quando |
nota: |
il candidato |
presenta la domanda |
Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo Istituto. |
la domanda va corredata da:
-Piano di studi seguito o dal Titolo di Studio posseduto.
-Documento che attesti di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni.
E’ ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98, solo per attività svolta presso la Pubblica Amministrazione.
-Bollettino tasse scolastiche |
| chi fa |
cosa fa |
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| La scuola |
accoglie la domanda solo se corredata dalla documentazione richiesta |
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| chi fa |
cosa fa |
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| la scuola (l’organo competente) |
assegna il Candidato ad una classe e quindi il Consiglio di classe assume la funzione di “Commissione” |
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| chi fa |
cosa fa |
quando |
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| La commissione |
confronta il piano di studi presentato dal candidato e individua le materie che saranno oggetto dell’esame preliminare. |
entro il 15 Aprile |
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| chi fa |
cosa fa |
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| la scuola (l’organo competente) |
comunica al candidato il calendario delle prove d’esame e le discipline oggetto degli esami preliminari |
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| chi fa |
cosa fa |
quando |
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| il candidato |
presenta i programmi relativi alle materie oggetto dell’esame preliminare e dell’esame di qualifica professionale |
entro il 30 Aprile |
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| chi fa |
cosa fa |
quando |
nota: |
| la commissione |
La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati. |
entro il 5 Maggio |
la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. |
| chi fa |
cosa fa |
quando |
nota: |
| la commissione |
valuta l’idoneità della documentazione relativa all’attività di lavoro svolta dal candidato e si pronuncia sulla entro |
si pronuncia almeno quindici giorni prima che abbiano inizio le prove. |
La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell’ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d’esame. |
| chi fa |
cosa fa |
quando |
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| la scuola (l’organo competente) |
comunica al candidato che l’iter burocratico si è concluso positivamente o negativamente |
si pronuncia almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove. |
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CANDIDATI ESTERNI AGLI ESAMI DI QUALIFICA - ESAMI INTEGRATIVI - ESAMI DI IDONEITÀ
NORME che regolano gli ESAMI DI QUALIFICA PER I CANDIDATI ESTERNI
Cosa dice la normativa Scrutini ed esami O.M. n. 90 del 21.05.01 art. 28
Agli esami di qualifica sono ammessi anche i candidati esterni purché abbiano conseguito la licenza di scuola media da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente di aver espletato in maniera significativa attività di lavoro corrispondente alla qualifica o di aver frequentato per la stessa durata un corso attinente alla qualifica di formazione professionale autorizzato dalle Regioni. L'attività lavorativa documentata deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuto, della formazione pratica che gli alunni interni ricevono attraverso le esercitazioni svolte durante il corso di studi, tenuto conto anche degli obiettivi didattici delle specifiche discipline interessate. L’attività lavorativa coerente con la qualifica deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza Per comprovare l’attività lavorativa svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.Sono ammessi agli esami di qualifica anche i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno precedente la data di effettuazione delle prove scritte e siano in possesso del diploma di licenza media, che deve risultare conseguito da almeno un anno, fermo restando il requisito delle esperienze lavorative o di formazione professionale in corsi autorizzati dalla Regione.I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo inferiore, fermi restando il requisito relativo alle esperienze lavorative o di formazione previsto dal precedente comma 1.Sono, altresì, ammessi, in qualità di esterni, coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari al corso di qualifica professionale per il quale intendono sostenere gli esami, lo stesso corso di qualifica con esito negativo o un corso di qualifica del medesimo settore o un istituto tecnico di analogo indirizzo. Le domande di ammissione agli esami di qualifica devono essere state presentate, entro la data indicata dalla circolare ministeriale sulle iscrizioni, ad un solo Istituto.Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.La responsabilità della valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell’ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d’esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.La commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la positiva valutazione di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.I candidati esterni possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato, paritari o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art.362, comma 3, del D.Lvo 16.4.1994, n.267, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.
PROVE d’esame PER I CANDIDATI ESTERNI
NORME che regolano gli ESAMI INTEGRATIVI
L'esame di qualifica costituisce la seconda fase della valutazione finale e tende a misurare, attraverso due prove, l'acquisizione delle abilità richieste.
La prima prova è diretta a verificare le capacità relazionali del candidato, attraverso l'accertamento delle abilità linguistico-espressive e delle capacità di comprensione e valutazione.
La seconda prova è finalizzata ad accertare le competenze e abilità professionali. Al candidato sarà richiesta la soluzione di un "caso pratico " che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione modulare e abilità di realizzazione pratica. In tale prova possono essere comprese solo discipline che la Commissione ritiene più opportune, sia dell'area comune che dell'area di indirizzo.
I candidati esterni sostengono le prove orali su tutte le materie dell’ultimo anno, nonché prove scritte, orali, pratiche, come previsto dai programmi, sulle materie degli anni precedenti in relazione al titolo di studio posseduto. Il voto finale, espresso in centesimi, è determinato dai risultati riportati nelle due prove di capacità relazionale e di abilità professionale, da quelli conseguiti sulle prove concernenti le materie dell’ultimo anno e sulle prove degli anni precedenti.Cosa dice la normativa Scrutini ed esami O.M. n. 90 del 21.05.01 art. 24
Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore possono sostenere, in un'apposita sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti articoli, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo. L'ammissione agli esami integrativi, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell’attività lavorativa. I candidati con i requisiti di ammissione di cui sopra, devono presentare domanda per gli esami integrativi allegando il nulla osta della scuola di provenienza o il diploma di qualifica di altra scuola. Non esiste un termine di scadenza entro il quale presentare la domanda; tenendo tuttavia presente che tali esami si sosterranno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nel mese di settembre, si consiglia di presentare la domanda entro il 31 luglio. Il Dirigente scolastico individua, sulla base della differenza tra il curricolo della scuola di provenienza e quello del corso al quale si chiede l’ammissione, le discipline o parti di esse su cui verterà l’esame e le comunicherà al candidato. Il consiglio di classe farà sostenere, all’inizio dell’anno scolastico, gli esami integrativi nelle materie o parti di materie non compre-se nei programmi svolti. I candidati sono valutati con l’attribuzione di un voto nella disciplina d’esame da parte della commissione.Commissione: D.L.vo 16.04.94 n.297 art.198 comma 1.
La commissione è costituita da docenti della classe cui il candidato aspira. Il numero non può essere inferiore a tre compreso il presidente (dirigente scolastico o docente delegato).
NORME che regolano gli ESAMI DI IDONEITÀ
I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica possono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, dopo aver sostenuto esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.Riferimenti normativi O.M. scrutini ed esami 21 maggio 2001 n. 90 art. 19 e 21Requisiti di ammissione al Biennio e Monoennio di qualifica Professionale: E' necessario che lo studente abbia una età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi fatta eccezione: - dei candidati esterni che abbiano 18 anni compiuti entro il giorno precedente l'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; - dei candidati che nell'anno in corso abbiano compiuto 23 anni; questi sono dispensati altresì da presentare qualsiasi titolo di studio inferiore; - dei candidati dell'istituto che intendano sostenere gli esami per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe; I candidati esterni, ivi compresi i candidati ventitreenni, devono documentare di avere espletato attività di lavoro o di aver frequentato un corso di formazione professionale nell'ambito dei corsi autorizzati dalla Regione coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dall'ordinamento del corso di qualifica, al quale chiedono di accedere tramite l'esame di idoneità. La documentazione dell'attività lavorativa, se subordinata, deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria, secondo lo schema di dichiarazione del datore di lavoro allegato all’ ordinanza e, se di altra natura, da certificazione idonea a comprovare i requisiti prima indicati dell'attività lavorativa. Detti candidati, devono, altresì, documentare di avere svolto attività lavorativa coerente con l'area di professionalizzazione svolta dalla scuola o di aver frequentato un corso di formazione regionale coerente con tale area. L'attività di formazione o lavorativa sono riferite allo specifico indirizzo dell’istituto; in particolare, l'attività lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non meramente esecutivi. La valutazione della rispondenza dell'attività di lavoro ai requisiti indicati, ai fini della ammissione agli esami di cui ai precedenti commi, è rimessa alla responsabilità della commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato all’ordinanza. Per comprovare le esperienze lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n.403/98.Requisiti di ammissione al Biennio Postqualifica Professionale: Agli esami di idoneità alla quinta classe dei corsi post-qualifica sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto, conseguito da un numero di anni almeno uguale a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui i candidati aspirano. I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18 anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto.
PROVE d’esame I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami. Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
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